Assenza ingiustificata del lavoratore
Il nuovo DDL Lavoro prevede una norma tesa a risolvere la questione dei furbetti della NASpI.
La prestazione d’ora in avanti potrà essere richiesta solamente dai lavoratori che hanno involontariamente perso il lavoro e non da chi si assenta ingiustificatamente dal lavoro.
Cosa prevede il nuovo DDL Assenza ingiustificata del lavoratore ?
Il Collegato Lavoro ha infatti l’obiettivo di evitare che il datore di lavoro, nel caso di Assenza ingiustificata del lavoratore debba ffettuare il Licenziamento Disciplinare per risolvere il Rapporto di Lavoro.
Non si applicherà più, quindi, la disciplina delle dimissioni online per coloro che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, totalizzeranno quindici giorni di assenza non giustificata.
Tale termine potrebbe variare in realtà in base ai Contratti Collettivi applicati.
Il datore di lavoro potrà, quindi, chiudere il rapporto di lavoro imputando al lavoratore la volontà di recesso, assimilando tale ipotesi a quella delle dimissioni volontarie.
In questo caso le Dimissioni sono definite per Fattti Concludenti.

Come funziona la procedura Assenza ingiustificata del lavoratore per il datore di Lavoro
Il datore di Lavoro farà preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.
La missiva che il datore di lavoro deve inoltrare alla sede territoriale competente dell’ ITL, deve avvenire preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede.
L’avviso dovrà riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.
Assenza Ingiustificata quali sono i compiti dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ente potrà valutare se effettuare una verifica circa la veridicità dell’informativa ricevuta, oltre a valutare la congruità del periodo di assenza in base al contratto collettivo applicato.
In tal senso gli Ispettorati potranno dunque contattare il lavoratore – ma anche altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili – al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Al fine di non vanificare l’efficacia di eventuali accertamenti, gli stessi dovranno essere avviati econclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
Secondo la nuova norma, al lavoratore assente sarà imputato la volontà di recedere e sarà possibile comunicare al Centro per l’Impiego le dimissioni volontarie dello stesso.
Onere della prova a carico del lavoratore
Con le novità di legge sarà il lavoratore ad avere l’onere della prova.
Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Dovrà dimostrare che l’impossibilità a rendere la prestazione non è a lui imputabile.
Nello specifico avrà l’onere di provare non tanto i motivi che sono alla base dell’assenza, bensì l’impossibilità di comunicare il motivo dell’assenza al datore di lavoro(ad es. perché ricoverato in ospedale) o comunque la circostanza di averlo comunicato.
L’Assenza ingiustificata del lavoratore dovrà essere imputata ad una causa di forza maggiore, o, ad un comportamento attribuibile al datore di lavoro che gli ha impedito di prestare l’attività lavorativa.

Cosa comporteranno le Dimissioni per Fatti Concludenti ?
Le dimissioni per fatti concludenti comporteranno:
- l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
- la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
- l’impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.
Per maggiori informazioni contattaci allo 0639741831 o ad info@asoter.it
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