Assenza ingiustificata del lavoratore
Il nuovo DDL Lavoro prevede una norma tesa a risolvere la questione dei furbetti della NASpI.
La prestazione d’ora in avanti potrà essere richiesta solamente dai lavoratori che hanno involontariamente perso il lavoro e non da chi si assenta ingiustificatamente dal lavoro.
Cosa prevede il nuovo DDL Assenza ingiustificata del lavoratore ?
Il Collegato Lavoro ha infatti l’obiettivo di evitare che il datore di lavoro, nel caso di Assenza ingiustificata del lavoratore debba ffettuare il Licenziamento Disciplinare per risolvere il Rapporto di Lavoro.
Non si applicherà più, quindi, la disciplina delle dimissioni online per coloro che totalizzeranno quindici giorni di assenza non giustificata.
Tale termine potrebbe variare in realtà in base ai Contratti Collettivi applicati.
Il datore di lavoro potrà, quindi, chiudere il rapporto di lavoro imputando al lavoratore la volontà di recesso, assimilando tale ipotesi a quella delle dimissioni volontarie.
In questo caso le Dimissioni sono definite per Fattti Concludenti.
Come funziona la procedura Assenza ingiustificata del lavoratore
Il datore di Lavoro farà preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro.
L’Ente potrà valutare se effettuare una verifica circa la veridicità dell’informativa ricevuta, oltre a valutare la congruità del periodo di assenza in base al contratto collettivo applicato.
Dunque, superato il suddetto limite relativo all’assenza ingiustificata previsto dai CCNL applicati, il datore di lavoro sarà abilitato a procedere al recesso dal rapporto di lavoro.
Secondo la nuova norma, al lavoratore assente sarà imputato la volontà di recedere e sarà possibile comunicare al Centro per l’Impiego le dimissioni volontarie dello stesso.
Onere della prova a carico del lavoratore
Con le novità di legge sarà il lavoratore ad avere l’onere della prova.
Dovrà dimostrare che l’impossibilità a rendere la prestazione non è a lui imputabile.
L’Assenza ingiustificata del lavoratore dovrà essere imputata ad una causa di forza maggiore, o, ad un comportamento attribuibile al datore di lavoro che gli ha impedito di prestare l’attività lavorativa.
Cosa comporteranno le Dimissioni per Fatti Concludenti ?
Le dimissioni per fatti concludenti comporteranno:
- l’esclusione del datore di lavoro dall’obbligo di versare il contributo NASpI;
- la facoltà per il datore di lavoro di trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso;
- l’impossibilità per il lavoratore di fruire della NASpI.
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