Infortunio in itinere INAIL
Che cos’è l’infortunio in itinere Inail e quando è riconosciuto ?
L’infortunio in itinere INAIL è quell’evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro.
Per essere considerato infortunio sul lavoro dall’Ente, l’episodio deve avvenire:
- nel normale percorso che collega due luoghi di lavoro in caso di più rapporti di lavoro;
- nel tragitto regolare di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti;
- durante il normale itinerario di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti
Un altro caso molto particolare di Infortunio in Itinere è quello per eventi naturali.
In questo caso la causa violenta non è dovuta alla circolazione di auto o motoveicoli ma da un fenomeno che riguarda la Natura.
Infortunio in Itinere Inail mezzo privato
L’infortunio in itinere copre anche gli incidenti stradali avvenuti su mezzi di proprietà del dipendente, ma a determinati presupposti.
Una delle condizioni previste è, che l’uso del veicolo sia reso necessario dall’assenza di mezzi pubblici o di collegamenti che non consentano di arrivare sul luogo di lavoro in orario .
Nella fattispecie non sono tutelati, invece, gli infortuni avvenuti in caso di deviazioni o interruzioni.
Secondo la Cassazione, infatti, il percorso casa lavoro non può subire variazioni immotivate salvo alcuni casi specifici.
Un eccezione ammessa, ad esempio è l’accompagnamento dei figli da casa a scuola.
Di norma la giurisprudenza afferma che le distanze fino a un chilometro possono essere coperte a piedi e non vengono riconosciuti come incidenti in itinere qualora accadessero.
Inoltre la Giurisprudenza ritiene l’utilizzo del mezzo privato necessitato anche quando il cittadino deve salvaguardare le esigenze di salute, di vita familiare, umane ed economiche sociali.
Quando la copertura assicurativa Inail non paga assolutamente
Ci sono situazioni dove l’infortunio Inail non prevede il Risarcimento nè dell‘inabilità temporanea assoluta nè dell’eventuale Danno Biologico o Rendita.
Vediamo alcuni esempi.
L’interruzione o le deviazione del percorso casa lavoro, lavoro casa non sono contemplate.
Tuttavia l’ente può prendere in considerazione le variazioni del tragitto solamente se sono necessitate (es: blocco stradale, ad esigenze essenziali o improrogabili o per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti).
Altri motivi che non permettono il pagamento dell’infortunio in itinere INAIL sono l’abuso di alcolici, psicofarmaci, l’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni e quindi la positività ai controlli degli Enti predisposti.
Infine il conducente del veicolo, attore dell’infortunio in itinere non potrà mai essere sprovvisto della patente di guida, anche in questo caso nessuna possibilità di pagamento delle prestazioni INAIL.
Infortunio in Itinere INAIL cosa paga
Quando l’infortunio in itinere dipende da un incidente stradale determinato dall’altrui responsabilità, è importante recarsi al Pronto Soccorso e dichiarare che si stava andando a lavorare.
Il medico accertatore del Pronto Soccorso invierà all’INAIL il certificato di Infortunio sul Lavoro.
A questo punto L’INAIL inizierà a pagare le inabilità temporanea, nei giorni di assenza dal lavoro dopo che il datore di lavoro avrà correttamente compilato il questionario INAIL.
Poi qualora i medici legali dell’INAIL accertassero anche un danno che porti ad un invalidità permanente, l’Ente pagherà o il Danno Biologico o la Rendita a secondo del grado di Invalidità accertato.
L’INAIL prevede una Franchigia del 5%, verranno indennizzati, quindi, i danni permanenti dal 6 % in poi.
La differenza da 0 a 5 può essere comunque coperta dall’assicurazione degli altri veicoli coinvolti nell’incidente.
Per maggiori informazioni su sull’Infortunio in itinere INAIL contattaci allo 0639741831 o ad info@asoter.it
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