NASpI durante la procedura di liquidazione giudiziale

Si può accedere alla NASpI durante la procedura di liquidazione giudiziale ?

La risposta è si.

La circolare INPS  n. 21/2023 detta le nuove istruzioni in merito alle crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs n. 14/2019) in vigore dal 15 luglio 2022 con riguardo al riconoscimento della Naspi.

Il Dlgs n. 14/2019  è il nuovo strumento (in sostituzione del fallimento) per far fronte, in ultima istanza, a situazioni di crisi e di insolvenza degli imprenditori.

Perchè si può accedere alla Disoccupazione in questo determinato periodo ?

L’apertura della liquidazione giudiziale non costituisce causa di licenziamento ma produce l’effetto di sospendere il rapporto di lavoro sino alla decisione del curatore circa la volontà di subentrare o recedere nel rapporto.

Con l’entrata in vigore del Dlgs 14/2019 le dimissioni presentate durante questo periodo dal lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa con diritto, pertanto, alla percezione della Naspi.

A questo punto, quindi, durante la procedura di Liquidazione dell’azienda  il lavoratore ha diritto alla Naspi in 2 casi:

  1. se rassegna le dimissioni tra la data di apertura della liquidazione giudiziale e la dichiarazione del curatore di subentro o di recesso nel rapporto di lavoro (il rapporto di lavoro in questo caso è sospeso)
  2. se perde il lavoro per effetto del recesso del curatore o della risoluzione di diritto (cioè dopo i quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia manifestato il subentro nel rapporto di lavoro)

Quando presentare la domanda durante la procedura di liquidazione giudiziale

La domanda di Naspi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro come chiarisce la circolare INPS  n. 21/2023

L’Istituto inoltre stabilisce che il termine di 68 giorni, fissato a pena di decadenza per la presentazione della domanda di Naspi, decorre rispettivamente:
• dalla data di rassegnazione delle dimissioni;
• dalla data in cui la comunicazione di recesso del curatore è pervenuta a conoscenza del lavoratore;
• dalla data in cui il rapporto di lavoro si intende risolto di diritto (cioè decorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale).

Sono anche confermate le regole in materia di decorrenza.

In particolare la Naspi decorre:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto intercorse tra il 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa) e la predetta data il termine di 68 giorni decorre dal 10 febbraio 2023.

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