Regolarizzazione Immigrati Emergenza Covid

In attesa del Decreto del Ministero dell’Interno e dell’economia e delle Finanze vediamo cosa prevede il Decreto per la Regolarizzazione degli Immigrati per l’emergenza COVID.

In sostanza il testo contempla la regolarizzazione di 2 differenti posizioni:

  • l’emersione del lavoro irregolare
  •  la possibilità di occupazione per i lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno

Quindi come fu ai tempi della Bossi-Fini, parliamo di una vera e propria Sanatoria.

Sanatoria per emersione Lavoro Irregolare

Il decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri prevede che i datori di lavoro possano presentare domanda per siglare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

La regolarizzazione riguarda sia i lavoratori italiani sia i cittadini stranieri.

Sanatoria per stranieri privi del permesso di soggiorno

I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza.

La presentazione della domanda di emersione comporta l’estinzione dei reati e degli illeciti per l’impiego di lavoratori.

E’ consentito inoltre il perfezionamento di un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se privi del permesso di soggiorno.

In questa seconda ipotesi, quindi non si tratta più di emersione dal lavoro nero, si concede invece la possibilità di occupazione per il lavoratore straniero privo di titolo di soggiorno valido.

Settori interessati alla Regolarizzazione Immigrati Emergenza Covid

I Comparti interessati alla Sanatoria per l ‘emergenza Covid sono le attività inerenti a

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per sè stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Inoltre, è prevista la possibilità per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza al fine di cercare di trovare una occupazione regolare.

Presentazione delle istanze

Le domande di emersione devono essere presentate dal 1° giugno al 15 luglio 2020 ad enti differenti a seconda della tipologia di soggetto a cui è riferita l’istanza.

Più specificamente, le richieste vanno presentate presso:

  • l’INPS nel caso di emersione di lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
  • lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per i lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale senza alcun di soggiorno
  • la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno.

Le modalità di presentazione saranno stabilite a breve con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto.