Contratti di Locazione
Assistenza alla registrazione contratti di affitto
L’obbligo di registrare un contratto di locazione nasce quando, a prescindere dall’importo del canone pattuito, il contratto di affitto ha una durata superiore a 30 giorni consecutivi.
La registrazione del contratto di locazione può essere fatta presentando tutta la documentazione direttamente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente oppure telematicamente, con un notevole risparmio di passaggi e tempi.
La registrazione telematica del contratto permette infatti di procedere al versamento di tutte le imposte, anche per registrazioni tardive, con addebito diretto sul conto corrente del locatore o del conduttore.
La registrazione, telematica e non, deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto, o dalla sua decorrenza se antecedente. Entro lo stesso termine devono essere versate le imposte dovute.
Imposta di Registro
L’imposta di registro può essere versata al momento della registrazione:
Solo per il primo anno, in questo caso bisognerà procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza ogni anno per le annualità successive considerando per ciascun anno le rivalutazioni Istat.
in un’unica soluzione per l’intera durata della locazione.
Nel caso di recesso anticipato del contratto di locazione, se l’imposta di registro è stata pagata per l’intera durata del contratto potrà essere richiesto a rimborso il versamento in eccedenza.
L’importo dovuto è definito in percentuale sul canone di locazione pattuito nel contratto e dipende dalla tipologia del contratto:
Nelle situazioni “a canone concordato”, per gli immobili situati in zone definite “ad alta intensità abitativa” la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro dovuta è ridotta del 30%.
Per i contratti di comodato d’uso gratuito (spesso necessario anche per usufruire delle agevolazioni Imu e Tasi) la registrazione non è telematica e l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro.
In tutti i casi l’imposta di registro è dovuta per un versamento minimo di 67 euro.
Imposta di Bollo
L’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 pagine del contratto da registrare e, comunque, ogni 100 righe.
L’imposta di bollo deve essere assolta per entrambe le copie del contratto di locazione.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).
Il canone di locazione percepito dal locatore generalmente si cumula con gli altri redditi e viene tassato, in sede di dichiarazione dei redditi, con le ordinarie aliquote Irpef “a scaglioni”.
In alternativa si può scegliere il regime della cedolare secca che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 21% che sostituisce le imposte ordinarie Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale.
L’imposta sostitutiva dovuta è ridotta al 10% per tutto il 2017 per i contratti a canone concordato.
Scegliendo tale regime, il canone viene pertanto escluso dal totale degli altri redditi percepiti dal locatore con un eventuale risparmio fiscale che dovrà essere valutato di volta in volta per il caso specifico.
In sede di registrazione del contratto, che comunque deve avvenire entro i 30 giorni dalla stipula, non sono dovute imposta di registro e imposta di bollo.
Con l’opzione per la cedolare secca il locatore rinuncia però alla rivalutazione Istat annuale del canone.
L’opzione può essere esercitata:
ma è obbligatorio che il locatore ne dia informazione al conduttore con raccomandata con ricevuta di ritorno in cui dichiara espressamente di voler aderire al regime della cedolare secca rinunciando di conseguenza alla rivalutazione annuale Istat del canone.
Nel caso in cui l’opzione venga esercitata nelle annualità successive non potranno essere chieste a rimborso imposta di registro e imposta di bollo già versate.
Il regime della cedolare secca può essere applicato solo per i contratti di locazione ad uso abitativo tra privati.
Copia del Codice fiscale e del documento del locatore/i
Copia del codice fiscale e del documento del conduttore/i
Estremi catastali dell’immobile/i (visura o atto di compravendita, donazione, successione ecc.)
Originale dell’Attestato della Prestazione Energetica (APE)
Per gli adempimenti successivi (ad es. proroga, risoluzione, versamento imposta di registro annualità successive) è necessario:
Copia del Codice fiscale e del documento del locatore/i
Copia del codice fiscale e del documento del conduttore/i
Copia del contratto di locazione registrato