Ravvedimento Operoso
Regolarizzare versamenti di imposte omesse
Il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti entro determinati limiti di tempo, a condizione che non siano iniziate attività di accertamento formalmente comunicate al contribuente.
Calcolando il ravvedimento si consente così di regolarizzare le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.
Le violazioni sanabili possono riguardare:
imposte dirette (IRPEF, IRAP, IRES);
imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.);
tributi locali (TASI; IMU ecc)
Non si possono mai ravvedere violazioni in materia previdenziale.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.).
Affinché il ravvedimento operoso sia efficace è necessario che si provveda a versare il tributo e/o a presentare la dichiarazione integrativa; è inoltre necessario che si versi la sanzione ridotta e si provveda a versare gli interessi dovuti attraverso il Modello F24.
Facendo un po’ più di chiarezza per i versamenti occorre utilizzare:
• Il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap;
• Il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
• Il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento.