Indennità di frequenza

Indennità di frequenza: requisiti e comunicazione scolastica all’INPS

L’indennità di frequenza è una prestazione economica riconosciuta dall’INPS ai minori con disabilità, con l’obiettivo di favorirne l’inserimento scolastico, terapeutico e sociale.

La richiesta va presentato attraverso il Certificato Medico Introduttivo per l’invalidità Civile, redatto da un medico certificatore.

Una volta riconosciuta l’indennità di frequenza, per ricevere regolarmente la prestazione non è sufficiente possedere il requisito sanitario: è necessario anche dimostrare l’effettiva frequenza di una scuola, di un centro di formazione oppure di una struttura terapeutica o riabilitativa.

Gli obblighi di comunicazione all’INPS cambiano in base all’età del minore.

È quindi importante sapere quando la dichiarazione deve essere presentata ogni anno e quando, invece, è sufficiente comunicarla al passaggio a un nuovo ciclo scolastico.

A chi spetta l’indennità di frequenza

L’indennità può essere riconosciuta ai minori di 18 anni che presentano:

  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;
  • oppure una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000 e 2.000 hertz.

Oltre al requisito sanitario, il minore deve frequentare:

  • scuole pubbliche o private di qualsiasi ordine e grado, compresi gli asili nido;
  • centri di formazione o di addestramento professionale;
  • centri ambulatoriali, diurni o semiresidenziali, pubblici o privati convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione o nel recupero delle persone con disabilità.

Sono inoltre richiesti la residenza stabile e abituale in Italia, il rispetto dei requisiti di cittadinanza o soggiorno e il possesso di un reddito personale inferiore al limite stabilito annualmente.

Importo e limite di reddito per il 2026

Per il 2026 l’indennità di frequenza è pari a 340,71 euro mensili.

Il limite di reddito personale annuo del minore è fissato a 5.852,21 euro. Non si considera, quindi, il reddito complessivo dei genitori o dell’intero nucleo familiare, ma esclusivamente quello personale del minore.

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata effettiva della frequenza e per un massimo di dodici mensilità.

In caso di ordinaria frequenza scolastica, il pagamento riguarda normalmente i mesi compresi nel calendario delle lezioni. Se il minore frequenta anche durante il periodo estivo un centro terapeutico, riabilitativo o un corso professionale, il pagamento può proseguire per i mesi di effettiva frequenza, purché questa sia correttamente documentata.

La comunicazione della frequenza all’INPS

La frequenza scolastica o riabilitativa costituisce un requisito essenziale per il pagamento dell’indennità.

Il genitore o il rappresentante legale del minore deve pertanto comunicare all’INPS la sussistenza del requisito, seguendo regole differenti a seconda dell’età.

Minori fino a 6 anni: dichiarazione ogni anno

Per i bambini che frequentano un asilo nido, una scuola dell’infanzia o un centro terapeutico e riabilitativo, la frequenza deve essere comunicata all’INPS annualmente.

In particolare:

  • per gli asili nido e le scuole dell’infanzia pubbliche può essere presentata un’autodichiarazione;
  • per le strutture private deve essere acquisito il certificato di frequenza rilasciato dalla struttura;
  • per i centri terapeutici o riabilitativi occorre documentare la frequenza e le caratteristiche del trattamento svolto.

La comunicazione deve essere rinnovata all’inizio di ogni anno educativo o scolastico, perché in questa fascia d’età non opera ancora l’obbligo di istruzione.

Dai 6 ai 16 anni: comunicazione alla fine di ogni ciclo scolastico

Tra i 6 e i 16 anni il minore si trova nel periodo dell’obbligo di istruzione. In questa fascia d’età la dichiarazione di frequenza non deve essere necessariamente ripresentata all’inizio di ogni singolo anno scolastico.

L’autodichiarazione deve essere trasmessa all’INPS al termine di ciascun ciclo scolastico, quindi in occasione del passaggio:

  • dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria;
  • dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado;
  • dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado.

La comunicazione è inoltre obbligatoria quando il minore:

  • cambia istituto scolastico;
  • viene trasferito presso un’altra scuola;
  • interrompe o cessa la frequenza;
  • passa dalla frequenza scolastica a un percorso terapeutico o riabilitativo, o viceversa.

Pertanto, tra i 6 e i 16 anni la semplificazione riguarda l’assenza di un rinnovo annuale, ma non elimina l’obbligo di segnalare all’INPS ogni cambiamento rilevante.

Dai 16 ai 18 anni: dichiarazione annuale per tutti

Dopo il compimento dei 16 anni termina il periodo dell’obbligo di istruzione. Per continuare a ricevere l’indennità di frequenza, il genitore o il rappresentante legale deve nuovamente comunicare all’INPS la frequenza scolastica ogni anno.

L’obbligo riguarda tutti gli istituti frequentati, pubblici o privati, comprese:

  • le scuole secondarie di secondo grado;
  • gli istituti professionali;
  • i centri di formazione o addestramento professionale;
  • i percorsi terapeutici e riabilitativi riconosciuti.

La dichiarazione annuale è necessaria fino al compimento dei 18 anni, fermo restando l’obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi cessazione o variazione della frequenza.

La frequenza deve essere effettiva

L’iscrizione a scuola, da sola, non è sufficiente. Per gli studenti della scuola primaria e secondaria, il requisito si considera normalmente soddisfatto quando la presenza è pari ad almeno tre quarti dell’orario scolastico annuale.

Per i centri terapeutici o riabilitativi non è indispensabile una frequenza giornaliera. Il percorso deve però essere continuativo o periodico, non meramente occasionale, e deve rispettare la cadenza stabilita dalla struttura in relazione agli obiettivi terapeutici o riabilitativi.

La struttura deve essere pubblica oppure privata operante in regime di convenzione. I trattamenti effettuati esclusivamente presso professionisti o strutture private non convenzionate non consentono, da soli, il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

Quando l’indennità è incompatibile

L’indennità di frequenza è incompatibile con:

  • l’indennità di accompagnamento per invalidità civile;
  • l’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
  • l’indennità speciale per ciechi parziali;
  • l’indennità di comunicazione per sordi;
  • il ricovero gratuito a carico dello Stato nei casi previsti dalla normativa.

Quando il minore possiede i requisiti per più prestazioni incompatibili, è possibile scegliere il trattamento economicamente più favorevole.

Attenzione alle comunicazioni omesse

La mancata comunicazione della frequenza, del cambio di istituto o dell’interruzione del percorso scolastico o terapeutico può determinare:

  • la sospensione dei pagamenti;
  • la richiesta di documentazione da parte dell’INPS;
  • il recupero delle somme eventualmente percepite senza averne diritto.

È quindi consigliabile verificare la posizione del minore all’inizio di ogni anno scolastico, soprattutto in occasione del passaggio a una nuova scuola, del compimento dei 16 anni o dell’inizio e della cessazione di un percorso riabilitativo.

Come presentare la comunicazione

La dichiarazione può essere trasmessa attraverso i servizi telematici dell’INPS oppure con l’assistenza di un intermediario abilitato.

Prima della compilazione è opportuno avere a disposizione:

  • denominazione dell’istituto o del centro frequentato;
  • indirizzo completo della struttura;
  • data di inizio della frequenza;
  • eventuale certificazione rilasciata dalla scuola o dal centro;
  • informazioni sulla durata e sulla periodicità del percorso.

Un controllo tempestivo evita sospensioni dell’indennità e consente di comunicare correttamente all’INPS tutte le variazioni intervenute.

Per comunicare all’INPS la frequenza scolastica del minore puoi prenotare il tuo appuntamento allo 0639741831 o scrivere una mail ad info@asoter.it