Assegno sociale e residenza continuativa

🔎 Assegno Sociale negato per “mancanza di residenza continuativa”? Ecco perché non tutto è perduto

Hai presentato regolare domanda per l’assegno sociale ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995 e ti sei visto recapitare un provvedimento di reiezione?
La motivazione, spesso standard, recita qualcosa come:

“Non risulta maturato il requisito dei dieci anni di residenza effettiva, stabile e continuativa sul territorio italiano”.

Se ti riconosci in questa situazione, sappi che non tutto è finito. Anzi, ci sono solidi motivi per contestare il diniego e far valere i tuoi diritti.

📜 1. Il certificato storico di residenza fa piena prova

Alla domanda è stato allegato il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Ciampino, dal quale emerge in modo chiaro e inequivocabile che la persona richiedente risiede continuativamente in Italia da oltre dieci anni.
Questo documento, emesso dall’Ufficiale d’Anagrafe ai sensi del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ha valore probatorio e costituisce la principale fonte per accertare la residenza anagrafica.
In altre parole: se lo dice il Comune, vale come prova.

⚖️ 2. L’INPS non può sostituirsi all’Ufficiale d’Anagrafe

Gli accertamenti sulla residenza spettano esclusivamente all’Ufficiale d’Anagrafe, con l’eventuale supporto della Polizia Municipale.
L’INPS non ha alcun potere ispettivo o sostitutivo in questa materia e non può “disattendere” i dati anagrafici ufficiali del Comune.
Dunque, se il certificato attesta la continuità della residenza, l’ente previdenziale non può ignorarlo o metterlo in dubbio arbitrariamente.

✈️ 3. Le brevi assenze non interrompono la continuità

È bene ricordare che brevi periodi di assenza dal territorio nazionale (per motivi familiari o personali) non interrompono la residenza continuativa.
Lo ha chiarito la stessa INPS nella Circolare n. 105/2008, e la giurisprudenza è unanime nel ritenere che solo un trasferimento effettivo e prolungato all’estero possa determinare la perdita del requisito.

📑 4. Il provvedimento è viziato per carenza di motivazione

Infine, il provvedimento di rigetto non motiva adeguatamente le ragioni per cui si nega la continuità della residenza.
Non vengono indicate fonti probatorie né elementi concreti a sostegno dell’affermazione dell’INPS.
In assenza di dati contrari, il rigetto risulta ingiustificato e illegittimo.

✍️ Cosa fare adesso

In casi come questo, è possibile (e doveroso) presentare Ricorso amministrativo o giudiziale contro la decisione dell’INPS, allegando:

  • il certificato storico di residenza del Comune;
  • eventuali documenti che dimostrino la permanenza effettiva in Italia;
  • la copia del provvedimento di reiezione.

Con una buona argomentazione giuridica, le possibilità di ottenere l’assegno sociale sono concrete.

💬 Conclusione:
Non farti scoraggiare da un diniego immotivato. La legge e la giurisprudenza sono dalla tua parte: se hai realmente maturato dieci anni di residenza continuativa in Italia, hai diritto all’assegno sociale.
Ricorrere è un tuo diritto, e farlo può fare la differenza.

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