Revisione Infortuni e Malattia Professionale
L’infortunio sul lavoro è un avvenimento accidentale legato a una causa violenta che si verifica sul posto di lavoro, o nel tragitto di andata e ritorno.
La Malattia Professionale è una patologia contratta a causa del lavoro svolto
Il dannnegiamento o i danneggiamenti riportati dal lavoratore possono portare a delle complicanze in ambito lavorativo riducendo in vario modo l’abilità lavorativa.
Si parla di inabilità temporanea assoluta quando si perde completamente la capacità lavorativa; mentre parliamo di inabilità permanente parziale quando la capacità del lavoratore diminuisce.
Le Tabelle della Revisione Infortuni e Malattia Professionale
L’inabilità permanente al lavoro, totale o parziale, è valutata in base all’attitudine generale al lavoro, utilizzando determinate tabelle di menomazione previste dalla legge.
Tali Tabelle prevedono
- una franchigia da 0 a 5 %
- l’indennizzo in capitale per il danno biologico, se la menomazione è pari o superiore al 6% fino al 15%
- liquidazione della rendita per danno biologico, se la menomazione è di grado pari o superiore al 16%
In base a queste suddivisioni ci sono specifiche norme da rispettare.
Revisione Infortuni e Malattia Professionale
Dal 2000 con l’intervento del legislatore è possibile revisionare anche gli infortuni o le malattie professionali senza postumi o con postumi inferiori al 6%.
Per gli infortuni è possibile richiedere l’aggravamento dell’infortunio entro 10 anni, dalla data in cui è avvenuto l’incidente; mentre per la Malattia Professionale entro 15 anni, dalla data di denuncia della patologia.
Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell’indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta
Richiesta Aggravamento Infortuni e Malattia Professionale in Rendita
Per gli Infortuni e le malattie Professionali con grado accertato superiore al 15%, nell’ambito dei termini stabiliti che abbiamo appena visto, sono previste delle scadenze precise.
Tali termini sono validi sia in caso di revisione disposta dall’Inail sia in caso di aggravamento richiesto dal lavoratore.
Per gli infortuni sono possibili sei revisioni nel decennio.
Una volta l’anno per i primi quattro anni, purché tra una revisione e l’altra intercorra almeno un anno.
Successivamente, la revisione è possibile alla scadenza del settimo anno e infine alla scadenza del decimo anno.
Per le malattie professionali, la revisione può avvenire una volta all’anno e vale sempre la regola che tra una revisione e l’altra debba trascorrere almeno un anno.
La domanda di revisione attivata dal lavoratore dev’essere corredata da un certificato medico attestante il peggioramento e la percentuale di danno richiesta.
In questo caso è di vitale importanza l’intervento di un medico legale che accerti lo stato di peggioramento con relativa percentuale del danno subito per Infortunio o Malattia Professionale.
Deroghe ai limiti Temporali ai fini dell’aggravamento INAIL
L’articolo 13, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2000 prevede un’importante deroga ai limiti temporali di 10 e 15 anni per alcune specifiche malattie.
Può essere presentata anche oltre i limiti temporali generali, la domanda di aggravamento di Infortunio o Malattia Professionale per le malattie neoplastiche, la silicosi, l’asbestosi e le malattie infettive e parassitarie, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
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