Amministratore di Sostegno

Che cos’è l’Amministratore di Sostegno ?

L’amministratore di Sostegno è una figura istituita per le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

L‘istituzione di questa personalità viene richiesta per persone come anziani, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, persone detenute, malati terminali , per cui il giudice tutelare ritiene opportuno che necessitano di una persona che abbia cura della persona e del suo patrimonio.

Cosa abbiamo bisogno per diventare Amministratore di Sostegno ?

Per richiedere un amministratore di sostegno bisogna presentare un ricorso.

Il ricorso può essere proposto dai seguenti soggetti:

  • Dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore , interdetto o inabilitato;
  • Dal coniuge;
  • Dalla persona stabilmente convivente;
  • Dai parenti entro il quarto grado;
  • Dagli affini entro il secondo grado;
  • Dal tutore o curatore;
  • Dal pubblico ministero;
  • I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

La nomina per questa figura avviene con un decreto del giudice tutelare.

L’art. 404 del c.c. prevede che la misura di nomina dell’amministratore di sostegno possa essere disposta se sussistono due requisiti, quello soggettivo ( menomazione fisica o psichica) , l’altro oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi ) , che devono coesistere ed essere legati ed essere legati da un rapporto di causalità.

In concreto i beneficiari di questo tipo di misura si possono esemplificare in:

  • Persone affette da infermità mentali e menomazioni fisiche : patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di di sostanze stupefacenti e alcol dipendenza.
  • Persone affette da infermità fisica : ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici o motori, condizioni di coma o stato degenerativo, patologie tumorali.

Cosa deve contenere il decreto di nomina ?

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  • Le generalità dell’amministratore di sostegno e del beneficiario;
  • La durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
  • L’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
  • Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno;
  • I limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
  • La periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Il giudice tutelare nella scelta della persona da nominare, preferisce, se possibile uno dei seguenti soggetti:

  • Il coniuge che non sia separato legalmente;
  • La persona stabilmente convivente;
  • Il padre , la madre;
  • Il figlio ;
  • Il fratello o la sorella;
  • Il parente entro il quarto grado;
  • Il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Non possono ricoprire questa funzione gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il compenso dell’amministratore di sostegno è disciplinato dall’art. 379 c.c. in virtù del richiamo contenuto nell’art. 411 comma 1 c.c. .

La norma afferma la tendenziale gratuità dell’incarico, prevedendo però che il Giudice Tutelare possa assegnare un’equa indennità all’amministratore di sostegno, considerando il patrimonio del beneficiario e la difficoltà dell’amministrazione.

Contestualmente con il deposito annuale del rendiconto annuale, l’amministratore di sostegno potrà formulare istanza al Giudice Tutelare per richiedere il riconoscimento di tale indennità.

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