TFR Trattamento di Fine Rapporto

Che Cosa è il TFR Trattamento di Fine Rapporto ?

Il Trattamento di fine rapporto o liquidazione è un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito alla cessazione del rapporto di lavoro.

Come calcolare il TFR?

Il trattamento di fine servizio è la somma della retribuzione utile accantonata mensilmente divisa per 13,5 con un meccanismo di rivalutazione di tali importi.

Per retribuzione utile ai fini del TFR si intendono tutte le somme corrisposte durante il rapporto di lavoro a titolo non occasionale.

I contratti collettivi applicati in azienda solitamente indicano chiaramente quali elementi considerare e quali no per il calcolo del TFR.

Quando matura il TFR Trattamento di Fine Servizio ?

La Liquidazione di Fine Rapporto di Lavoro matura durante il rapporto di lavoro anche in coincidenza dei seguenti periodi di assenza: ferie, infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, cassa integrazione.

Non è soggetto a contribuzione previdenziale se non nella misura dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

E’ invece soggetto ad un meccanismo di tassazione separata non facendo cumulo con il reddito da lavoro dipendente, al momento del pagamento da parte del datore di lavoro

 

Come Controllare il TFR

Come controllare il TFR

Generalmente il dato delle somme accantonate per il TFR Trattamento di Fine Rapporto è visibile sulle Buste Paghe e il dato è aggiornato mensilmente.

Non sempre però il lavoratore trova questo dato inserito nel cedolino mensile, allora un altro modo per controllare la Liquidazione accantonata è la CU che viene rilasciata annualmente dal datore di lavoro.

In uno dei paragrafi riepilogativi della Retribuzione annuale del dipendente, c’è anche il dato del Trattamento di Fine Rapporto.

L’importo inserito sia nella busta paga che nella CU è sempre lordo.

Posso chiedere un anticipo del TFR?

Il TFR è pagato una volta cessato il rapporto di lavoro ma durante è possibile chiederne una anticipazione alle seguenti condizioni:

• avere almeno 8 anni di anzianità di servizio (se sei in Cassa Integrazione Straordinaria non puoi chiedere l’anticipazione)

• annualmente l’azienda è tenuta ad accettare le domande di anticipazione nel limite del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti

L’anticipazione del Trattamento di Fine Serizio pnon può essere superiore al 70% della somma accantonata e  può essere richiesta per i seguenti motivi:

– acquisto prima casa per sé o per i propri figli

– sostenere spese sanitarie particolari

– sostenere spese durante il congedo parentale o quello formativo

– altri motivi previsti dalla contrattazione collettiva

-l’anticipazione richiesta tramite accordo sindacale

Il TFR e la Previdenza Complementare

A partire dal 2007 entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore deve indicare al datore di lavoro la destinazione del proprio TFR, ovvero deve scegliere se lasciarlo in azienda o destinarlo ad un fondo pensionistico complementare.

In questo secondo caso dovrà essere indicato il fondo prescelto.

Se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non effettua la scelta, automaticamente il TFR viene trasferito alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva il TFR inizialmente era stato destinato ad un fondo pensionistico residuale presso l’Inps (FONDINPS) che ora è confluito nel Fondo Pensionistico Complementare “Cometa”.

Sempre a partire dal 2007, i datori di lavoro con più di 50 dipendenti sono tenuti a versare al Fondo Tesoreria Inps il TFR che i lavoratori hanno deciso di lasciare in azienda.

Cessato il rapporto di lavoro sarà sempre il datore di lavoro a pagare il TFR, compresa la quota giacente presso il Fondo di Tesoreria, fatta salva la dichiarazione di incapienza da parte del datore.

In questo caso sarà l’Inps a pagare direttamente al lavoratore la quota giacente presso il Fondo Tesoreria.

Mancato Pagamento TFR che fare ?

I CCNL di categoria regolamentano con un periodo che va dai 30/60 giorni l’erogazione  del TFR al lavoratore.

Nel caso che tuttociò non dovesse avvenire, si può richiedere ufficialmente il credito vantato verso l’azienda entro i 5 anni dal mio ultimo giorno di lavoro, successivo a questo periodo il Trattamento di Fine Rapporto è prescritto e non potrà più essere reclamato.

La richiesta va fatta con una lettera di diffida di  mancato pagamento TFR che  dovrà essere notificata all’ex datore di lavoro con una comunicazione che ne garantisca il valore legale (raccomandata, pec etc).

Qualora il datore di lavoro non fosse solvibile e i suoi creditori avviassero la procedura di fallimento il tuo TFR Trattamento di Fine Rapporto potra essere pagato dall’INPS, scopri come qui

Per scrivere la tua lettera di diffida al pagamento del TFR prenota il tuo appuntamento allo 0639741831 o vieni presso la sede Aurelio SNALV Confsal sita in Viale di Valle Aurelia 65