Cessazione rapporto lavoro domestico

Cessazione rapporto lavoro domestico

Che cos’è la cessazzione del rapporto lavoro domestico ?

Chi assume un lavoratore domestico può interrompere il contratto tramite la procedura di cessazzione.

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di cessazione deve essere presentata all’INPS entro cinque giorni dall’evento.

Quali sono i motivi per la cessazione del rapporto di lavoro domestico?

Il rapporto di lavoro domestico può terminare per vari motivi , sia per un licenziamento che per dimissioni o per comune accordo ovvero per contratto a tempo determinato

Vigono delle regole diverse, a secondo delle motivazioni che vengono addotti della Cessazione del rapporto di lavoro domestico.

I motivi possono essere molteplici, vediamo un elenco :

interruzzione del periodo di prova

risoluzione consensuale delle parti

licenziamento ( non valido per il licenziamento discriminatorio )

dimissioni

morte datore di lavoro

morte lavoratore

Rispetto agli altri tipologie si rapporto di lavoro, il datore di lavoro domestico può recedere liberamente dal rapporto domestico quando lo ritiene più opportuno senza particolari adempienze, tranne che per il discorso del preavviso.

Quindi nel lavoro domestico non c’è nessun ticket di licenziamento da pagare.

Per questo l’unico vero istitutio contrattuale da rispettare è il preavviso.

Preavviso lavoro domestico

Il preavviso nella cessazione del rapporto lavoro domestico 

Se il datore di lavoro non licenzia per giusta causa, la collaboratrice domestica ha diritto al preavviso oltre al pagamento delle ferie non godute, del TFR e della tredicesima maturata .

Nel caso di recesso per giusta causa il rapporto di lavoro si interrompe immediatamente ed il preavviso non è dovuto.

E’ vietato il licenziamento discriminatorio durante il periodo di concedo per maternità e durante il periodo di comporto per malattia.

I termini da rispettare si differenziano in base ai rapporti di lavoro instaurati e alle ore per il quale si presta servizio.

Per i rapporti di lavoro con assunzioni superiori alle 25 ore settimanali:
– 15 giorni di calendario, fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro
– 30 giorni di calendario oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro

Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:

– 8 giorni di calendario, fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro
– 15 giorni di calendario, oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro

I termini di preavviso vanno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità della collaboratrice.

La decorrenza del preavviso viene fissato con la consegna di una comunicazione scritta e consegnata dal recedente del contratto, che può essere il lavoratore in caso di dimissioni o il datore di lavoro in caso di licenziamento.

Per assistenza nella compilazione della lettera di dimissione o licenziamento, calcolo del preavviso, TFR e Ferie puoi prenotare il tuo appuntamento allo 0639741831 o contattaci ad info@asoter.it