NASPI Lavoratori Sportivi
Il mondo dello sport con l’entrata in vigore del Dlgs n. 36/2021 ha subito grandi cambiamenti.
La Riforma dello Sport ha introdotto definitivamente la figura del lavoratore sportivo.
Quindi tutte le figure (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato o le persone impiegate in attività strumentali allo svolgimento delle attività sportive come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri) fanno parte di queto comparto.
Con il Decreto Legislativo 36/2021 inoltre è stata introdotta la tutela della disoccupazione sia per il settore professionistico che per quello dilettantistico.
Chi può richiedere la NASpI Lavoratori Sportivi ?
Possono richiedere la disoccupazione nel mondo dello sport i lavoratori sportivi del settore professionistico e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico.
Non possono richiedere la NAsPI i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per loro è prevista un’altra forma di tutela chiamata DIS COLL.
La disciplina della prestazione di disoccupazione NASpI, individua quali destinatari della misura i seguenti soggetti:
- lavoratori dipendenti
- apprendisti
- soci lavoratori di cooperative che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dal 1° gennaio 2022, operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi
Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.
Quali sono i requisiti per accedere alla Disoccupazione per i lavoratori sportivi ?
I lavoratori sportivi possono accedere alla NASpI se
- sono in stato di disoccupazione
- hanno versato 13 settimane di contribuzione nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi nel quadriennio antecedente la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro
L’istituto precisa che i contributi utili al requisito delle 13 settimane sono, come da normativa, da ricercare nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Tuttavia, in questo caso, i contributi versati prima del 1° luglio 2023 non saranno utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione.
Cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo e parasaburdinato
I percettori di disoccupazione, in corso di fruizione della prestazione che esercitano attività sportiva con rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito annuo presunto entro i limiti previsti dalla legge.
Con specifico riferimento allo svolgimento, in corso di fruizione di NASpI o DIS COLL di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che l’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro.
Concorrono a questo proposito solo i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
In caso di più rapporti di lavoro, il limite di 5.000 euro si raggiunge sommando i compensi erogati da ciascuno dei committenti nonché i compensi per lo svolgimento di lavoro autonomo occasionale (art.44, D.L. n.269/2003).
Come presentare domanda
La domanda può essere presentata con la propria identità digitale sul sito dell’INPS o mediante gli Istituti di Patronato
Per presentare la tua richiesta contattaci allo 0639741831 o alla mail info@asoter.it