Chiarimenti opzione donna 2023

La circolare INPS n. 25 pubblicata del 6 marzo 2023 fornisce tutti i chiarimenti e le istruzioni riguardanti Opzione Donna 2023.

La misura è stata oggetto di importanti variazioni rispetto a quanto previsto dall’ articolo 16 del  D.L. 4/2019.

Nel documento di Marzo 2023 l’Ente  da indicazioni più precise su quali siano i profili destinatari della misura.

Chi può accedere ad Opzione Donna 2023 ?

Possono accedere ad Opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica pari
ad almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Oltre al requisito anagrafico e contributivo la misura da quest’anno prevede che le lavoratrici si debbano trovare in una condizione delle 3 condizioni di tutela:

1) lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;
2) lavoratrici che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;
3) le lavoratrici disoccupate o sono dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa; per queste lavoratrici la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

I Chiarimenti della Circolare INPS

Nella circolare INPS, l’Istituto previdenziale approfondisce gli aspetti riguardanti i profili di tutela della prestazione.

Per quanto riguarda le Lavoratrici che assistono una persona disabile chiarisce che debba sussistere la condizione di convivenza con la persona assistita e, viene considerata come condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non nello stesso appartamento.

In aggiunta, i 6 mesi di convivenza e assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità sono da intendersi come continuativi.

Per le lavoratrici disabili, invece, la disabilità deve essere in corso al momento della domanda.

Infine l’Inps ha chiarito come per le lavoratrici dipendenti sia necessario che il tavolo di confronto risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione con Opzione donna.

Inoltre, per quanto riguarda le lavoratrici licenziate, è necessario che il licenziamento sia stato intimato nel periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura
del tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

In ultimo le lavoratrici licenziate non devono aver ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente alla data di licenziamento.

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