Dimissioni on line

Dimissioni on line

Dimissioni on line volontarie, è la nuova procedura introdotta dal Ministero del Lavoro con il Job Act.

Con l’invio telematico delle dimissioni volontarie si intende prevenire il fenomeno delle dimissioni in bianco che penalizzava la categoria dei lavoratori subordinati.

La novità delle dimissioni on line non riguardano le categorie appartenenti al CCNL lavoratori domestici come Colf, Badanti e Babysitter.

E’ importante ricordare che anche l’INPS richiede la comunicazione delle dimissioni per poter accedere alle prestazioni pensionistiche come Quota 100, Pensione Anticipata Fornero e la Pensione di Vecchiaia per i lavoratori dipendenti.

La mancata cessazione del rapporto di lavoro dipendente non consente il pensionamento.

Dimissioni o licenziamento qual’è la differenza ?

Per dimissioni si intende l’atto volontario da parte del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro, mentre nel licenziamento è il datore di lavoro che compie l’atto unilaterale per la risoluzione del legame lavorativo.

Le dimissioni volontarie non vanno confuse con le dimissioni per giusta causa, che hanno altre prerogative e presupposti differenti.

Dimissioni on line Procedura

Le procedure per effettuare le dimissioni volontarie sono 2:

  1. attraverso il portale dell’INPS da parte del Lavoratore che si è dotato del PIN dispositivo, il quale consente l’invio del modulo messo a disposizione dal portale dell’Ente Ministeriale
  2. attraverso gli intermediari proposti (ITL, Consulenti del Lavoro, Patronati, Organizzazioni Sindacali, Enti Bilaterali) che una volta accertata la volontà del lavoratore di risolvere la posizione lavorativa, provvederanno alla trasmissione telematica delle dimissioni.

Dimissioni on line Preavviso

Il Lavoratore che intende recedere dal proprio rapporto di lavoro deve tenere bene in mente l’obbligo del preavviso.

In caso di mancato preavviso, infatti, il datore di lavoro può richiedere un indennità per il mancato rispetto di questo obbligo.

Il periodo di preavviso è normato in tutti i Contratti Collettivi di Lavoro di riferimento.

Nei CCNL dei vari comparti a secondo di determinati fattori quali livello di inquadramento, mansioni ed anzianità di servizio sono previsti precisi giorni di preavviso da rispettare.

E’ importante ricordare che, per un corretto preavviso, le finestre utili sono il 1° ed il 16° giorno di ogni mese, salvo diverso accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Ad esempio se un lavoratore deve dare 15 giorni di preavviso ed effettua la domanda il 25 del mese, il calcolo del preavviso partirà dal 1° del mese successivo e l’ultimo giorno di lavoro sarà il 15.

Importante:

Non sono conteggiabili ai fini del rispetto dei giorni di preavviso, i giorni di assenza del lavoratore per ferie, malattia, infortunio e maternità.

Nei contratti a tempo determinato non è previsto il preavviso, in linea teorica andrebbe rispettata la data di fine contratto; un accordo verbale con il datore di lavoro è un’ottima soluzione

Quindi il consiglio per effettuare correttamente le dimissioni volontarie è circoscrivere bene le norme del Contratto di Lavoro applicato e rispettare quanto previsto nella contrattazione collettiva, onde evitare spiacevoli sorprese nell’ultima busta paga del datore di lavoro.

Per informazioni ed assistenza su dimissioni on line, vieni a trovarci in Viale di Valle Aurelia 65 o contattaci allo 06 39741831.

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