Divieto di Licenziamento in Gravidanza

Il licenziamento di una donna in gravidanza è vietato per legge, secondo l’articolo 54 del Decreto Legislativo 151/2001, poi modificato dal Decreto Legislativo 115/2003.

Scopri come funziona il licenziamento qui.

I due decreti tutelano la donna in maternità sia dal punto di vista economico che lavorativo (conservazione del posto di lavoro).

Tra le tutele disposte infatti, c’è  il divieto di licenziamento in gravidanza e per il periodo successivo alla nascita,  fino al compimento del primo anno di vita del bambino,

Il licenziamento in gravidanza è dunque un licenziamento illegittimo.

Qualora la lavoratrice subisca il recesso dal contratto di lavoro da parte delle azienda in cui è impiegata può far valere i propri diritti richiedendo il reintegro posto di lavoro e il risarcimento del danno.

Divieto di Licenziamento in Gravidanza: come impugnarlo e ottenere un risarcimento

Il principale diritto della lavoratrice è  la conservazione del posto di lavoro.

Il reintegro deve essere immediato e il datore di lavoro è tenuto  a versare anche le retribuzioni perse durante il periodo di licenziamento illegittimo  (compresi anche i contributi previdenziali).

Il provvedimento dell’azienda deve essere impugnato con un atto scritto entro e non oltre 60 giorni dalla data di consegna alla lavoratrice.

La lettera di contestazione del Licenziamento illegittimo dovrà garantire alla lavoratrice la prova della tempestiva impugnazione (raccomandata a/r o a mani, o pec, etc.).

Viceversa il licenziamento si stabilizzerà e si perderà la possibilità di contestare la decisione presa dal datore di lavoro.

Una volta impugnato il licenziamento  bisognerà, entro il termine massimo di 180 giorni dall’inoltro della contestazione, o depositare nella cancelleria del tribunale competente un ricorso giudiziale oppure comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione arbitrato da promuovere per il tramite dell’Ispettorato del Lavoro territoriale di competenza.

Quando è ammesso per la lavoratrice perdere il posto lavoro

Non sempre però la perdita del posto di lavoro per una donna in gravidanza è  illegittimo.

Ci sono alcuni casi in cui il legislatore consente il recesso del rapporto di lavoro.

Vediamo quali sono:

Il contratto a tempo determinato. In questo caso, il lavoro giunge alla sua naturale scadenza e il rapporto di lavoro cessa, anche se nel periodo di divieto di licenziamento.

Il periodo di prova. In questa fattispecie entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso, anche nel caso in cui la donna lavoratrice sia incinta, come previsto dall’articolo 2096 c.c.

La cessazione dell’attività dell’azienda. Anche in questo caso, poco importa se questa cessazione coincide con il periodo di divieto di licenziamento.

Il licenziamento per giusta causa per una grave colpa della lavoratrice.

Qui il motivo coincide con comportamenti non leciti e particolarmente gravi.

Non è concesso alcun periodo di preavviso e  il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratrice viene a cessare.

In tutti questi casi la dipendente, ormai ex, ha diritto all’Indennità di Disoccupazione NASpI.

Per essere assistiti  nell’impugnazione del  licenziamento  contattaci allo 06/39741831 o tramite email info@asoter.it oppure vieni a trovarci in Viale di Valle Aurelia 65.